Cosa succede se il venditore
dell’immobile o il proprietario che decide di affittarlo non effettua l’ACE ?
La legge regionale n°10 del 29 giugno 2009 stabilisce che :
– Art.1, comma 1, f, 17 quinquies : “L’alienante a titolo oneroso che non ottempera all’obbligo di cui all’art.25, comma 4 bis, incorre nella sanzione amministrativa da € 5 mila a € 20 mila.”
NOTA: Legge Regionale 11 dicembre 2006, N. 24, art.25, comma 4 bis e sue m.i.: L'attestato di certificazione energetica, redatto secondo le indicazioni definite con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1, è rilasciato dal comune in originale o copia conforme. L'attestato di certificazione relativo al bene o ai beni che formano oggetto di atti di trasferimento a titolo oneroso deve essere allegato, in originale o in copia certificata conforme dal comune o da altro pubblico ufficiale a cị abilitato, all'atto di trasferimento stesso nei casi e per le fattispecie previsti dalle deliberazioni della Giunta regionale in materia.
– Art.1, comma 1, f, 17 sexies : “Il locatore che, a decorrere del 1 luglio
2010, non ottempera all’obbligo di cui all’art.25, comma 4 ter, incorre nella
sanzione amministrativa da € 2.500,00 a € 10 mila.”