Ma è obbligatorio l’ACE?

 

E’ obbligatorio nei seguenti casi :

 

- se si vuole vendere casa (sia se di nuova costruzione che esistente)

 

- se si vuole usufruire delle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni.

 

- dal 1° luglio 2010 lo sarà anche per affittare casa.

 

A tal proposito la Regione Lombardia con il decreto 7538 del 22 luglio 2009 (RETTIFICA DELLE PRECISAZIONI APPROVATE CON DECRETO 7148 DEL 13.07.2009, RELATIVE ALL’APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI PER L’EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIA, DI CUI ALLA DGR 8/8745 DEL 22.12.2008) chiarisce in ordine all’applicazione delle disposizioni per l’efficienza energetica in edilizia e per la certificazione energetica degli edifici di cui alla delibera della giunta regionale N.5018 del 26 giugno 2007 come aggiornate con delibera della giunta regionale N8745 del 22.12.1008, anche alla luce del DPR 59/2009.

 

Per aiutare a capire è qui di seguito riportato, a titolo riassuntivo, un estratto principale del decreto 7538 del 22 luglio 2009 :

 

“[…]

 

3. OBBLIGO DI DOTAZIONE E ALLEGAZIONE DELL’ACE

 

3.1. A partire dal 1° luglio 2009, data dalla quale subentra l’obbligo di dotazione e allegazione dell’attestato di certificazione energetica anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso aventi ad oggetto singole unità immobiliari, l'unica dotazione ed allegazione possibile per gli edifici ricadenti nel territorio della Regione Lombardia è quella costituita dall'ACE […]”.

 

 

3.2. Per gli edifici per i quali a decorrere dal 1° settembre 2007 è stata presentata la denuncia

di inizio attività o la domanda finalizzata ad ottenere il permesso di costruire, per gli interventi di nuova costruzione e per le altre tipologie di interventi definiti al punto 9.1 della DGR 8745, l’obbligo di dotazione dell’ACE è indipendente dal trasferimento a titolo oneroso dell’edificio che, qualora intervenisse, determinerebbe altresì l’obbligo di allegazione. In ordine agli edifici esistenti, sia essi interi o singole unità immobiliari, quando essi ricadono in una delle fattispecie di cui all'art. 9.2, lettere c)-d)-e), subentra l’obbligo di dotazione dell’ACE, fermo restando l’obbligo di allegazione nei casi di trasferimento a titolo oneroso.

 

3.3. Nel caso di provvedimenti giudiziari portanti trasferimenti immobiliari resi nell'ambito di procedure esecutive individuali e di vendite conseguenti a procedure concorsuali purché le stesse si siano aperte, rispettivamente, con pignoramenti trascritti ovvero con provvedimenti pronunciati a decorrere dal 1° gennaio 2008, l'ACE deve essere allegato al decreto di trasferimento per tutti gli edifici per i quali, ai sensi della DGR 8745, ricorrono gli obblighi di allegazione agli atti di trasferimento a titolo oneroso. A partire dal 1° luglio 2009 tale allegazione al decreto di trasferimento è dovuta anche quando oggetto del trasferimento coattivo sia una singola unità immobiliare.[…]”