Ma è obbligatorio l’ACE?
E’ obbligatorio nei seguenti casi :
- se si vuole vendere casa (sia se di nuova costruzione che esistente)
- se si vuole usufruire delle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni.
- dal 1° luglio 2010 lo sarà anche per affittare casa.
A tal proposito la Regione Lombardia con il
decreto 7538 del 22 luglio 2009 (RETTIFICA DELLE PRECISAZIONI
APPROVATE CON DECRETO 7148 DEL 13.07.2009, RELATIVE ALL’APPLICAZIONE DELLE
DISPOSIZIONI PER L’EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIA, DI CUI ALLA DGR 8/8745 DEL
22.12.2008) chiarisce in ordine all’applicazione delle disposizioni per
l’efficienza energetica in edilizia e per la certificazione energetica degli
edifici di cui alla delibera della giunta regionale N.5018 del 26 giugno 2007
come aggiornate con delibera della giunta regionale N8745 del 22.12.1008, anche
alla luce del DPR 59/2009.
Per aiutare a capire è qui di seguito riportato, a titolo riassuntivo, un
estratto principale del decreto 7538 del 22 luglio 2009 :
“[…]
3. OBBLIGO DI DOTAZIONE E ALLEGAZIONE DELL’ACE
3.1. A partire dal 1° luglio 2009, data dalla quale subentra l’obbligo
di dotazione e allegazione dell’attestato di certificazione energetica anche
agli atti di trasferimento a titolo oneroso aventi ad oggetto singole unità
immobiliari, l'unica dotazione ed allegazione possibile per gli edifici
ricadenti nel territorio della Regione Lombardia è quella costituita dall'ACE
[…]”.
3.2. Per gli edifici per i quali a decorrere dal 1° settembre 2007 è stata
presentata la denuncia
di inizio attività o la domanda finalizzata ad ottenere il permesso di
costruire, per gli interventi di nuova costruzione e per le altre tipologie di
interventi definiti al punto 9.1 della DGR 8745, l’obbligo di dotazione dell’ACE
è indipendente dal trasferimento a titolo oneroso dell’edificio che, qualora
intervenisse, determinerebbe altresì l’obbligo di allegazione. In ordine agli
edifici esistenti, sia essi interi o singole unità immobiliari, quando essi
ricadono in una delle fattispecie di cui all'art. 9.2, lettere c)-d)-e),
subentra l’obbligo di dotazione dell’ACE, fermo restando l’obbligo di
allegazione nei casi di trasferimento a titolo oneroso.
3.3. Nel caso di provvedimenti giudiziari portanti trasferimenti immobiliari
resi nell'ambito di procedure esecutive individuali e di vendite conseguenti a
procedure concorsuali purché le stesse si siano aperte, rispettivamente, con
pignoramenti trascritti ovvero con provvedimenti pronunciati a decorrere dal 1°
gennaio 2008, l'ACE deve essere allegato al decreto di trasferimento per tutti
gli edifici per i quali, ai sensi della DGR 8745, ricorrono gli obblighi di
allegazione agli atti di trasferimento a titolo oneroso. A partire dal 1° luglio
2009 tale allegazione al decreto di trasferimento è dovuta anche quando oggetto
del trasferimento coattivo sia una singola unità immobiliare.[…]”